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Dopo i chiarimenti ai fini IVA forniti di recente dai giudici europei sul tema, con la Risoluzione 72 dello scorso 2 settembre, per la prima volta l’Agenzia delle Entrate ha toccato il tema degli aspetti fiscali (imposte dirette e IVA) dei bitcoin.Oggetto di analisi è, in particolare, il trattamento fiscale delle transazioni di cambio valuta tra moneta virtuale e moneta nazionale avente valore legale.La Risoluzione in esame nasce da un’istanza di interpello presentata da una società che intende svolgere l’attività di cambio valute tra ed euro.Il documento ha il pregio di rappresentare il primo tentativo da parte dell’Agenzia delle Entrate di dare un inquadramento nel sistema fiscale italiano alle monete virtuali: a. il è un mezzo di pagamento alternativo alle monete aventi corso legale, operante esclusivamente per accettazione volontaria degli operatori, ovvero sul vincolo di fiducia tra soggetti che operano , senza alcuna regolamentazione specifica né Autorità centrale; b. il è, in particolare, una criptovaluta, in quanto ha natura digitale e si fonda su un sistema di crittografia algoritmica.

Quanto al regime fiscale, la Risoluzione riprende le conclusioni rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza , causa C-264/14, del 22 ottobre 2015.Il caso oggetto della pronuncia europea riguardava un cittadino svedese che svolgeva l’attività professionale di cambio valuta tra e corone svedesi.La Risoluzione sposa il contenuto della sentenza della Corte europea, confermando che le transazioni aventi a oggetto monete virtuali sono esenti da IVA.In dettaglio: ele transazioni aventi a oggetto divise, banconote e monete aventi valore legale beneficiano dall’esenzione dall’IVA Come da noi segnalato nel nostro precedente intervento, la notizia (in sé positiva) dell’esenzione dall’IVA delle transazioni di scambio di in moneta legale si porta dietro l’ineludibile conseguenza della indetraibilità dell’IVA sostenuta sugli acquisti.Per le società che svolgono tale attività di scambio valute, quindi, se è vero che non addebiteranno ai clienti l’importo dell’IVA, le stesse non potranno dedurre l’IVA sostenuta sull’acquisto di beni e servizi strumentali all’attività d’impresa.

Si pensi a canoni pagati per la concessioni in licenza di (ad esempio, software per l’accesso alle piattaforme di pagamento ), al costo di acquisto di componenti o ai canoni di locazione degli uffici ed alle spese generali.
bitcoin 24 shutdownMa come detto la Risoluzione non si limita a confermare il trattamento IVA già dettagliato dai giudici comunitari: il citato documento di prassi fornisce chiarimenti anche in merito al trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle transazioni di cambio valuta .
litecoin generatorLa società istante, infatti, realizza un utile che è dato: ordine alla società di comprare bitcoin ordine di vendere bitcoin Tale margine costituisce ““.
bitcoin cnmvQuanto alla valorizzazione dei bitcoin eventualmente detenuti dalla società a fine anno, questi vanno valutati fiscalmente al valore normale, da indentificarsi nella “on linebitcoin”.
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Un ulteriore chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria riguarda il tema se il cambio di in euro possa generare una plusvalenza soggetta a imposta sostitutiva del 26% in capo al cliente persona fisica che detiene bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa.
litecoin pluginSi pensi al caso in cui un individuo abbia acquistato al prezzo x e decida di venderli al prezzo + 1.
litecoin mining rig set upIl differenziale positivo realizzato con la vendita costituisce una plusvalenza tassabile?La Risoluzione nota come: ““.67, comma 1, lett.917/1986 (Tuir), assoggetta a tassazione le sole operazioni di cessione di valute estere “a termine”, quindi realizzate nel contesto di contratti aventi un’indiscutibile natura speculativa, assente nelle cessioni a pronti.Anche a voler assimilare le operazioni in bitcoin a quelle in valuta estera ai fini della tassazione delle plusvalenze, lo scambio di bitcoin in euro non sarebbe tassato in capo al cliente persona fisica.

L’indicazione di prassi sembrerebbe, tuttavia, alla luce di precedenti risoluzioni dell’Agenzia (Risoluzioni n.67/E del 2010, 102/E del 2011 e 71/E del 2016), soggetta ad eccezione con riferimento alle operazioni di compravendita di valute sul mercato FOREX.Pur trattandosi di vendite a pronti, l’Agenzia ha chiarito che in tali casi l’intento speculativo non può essere disconosciuto e, pertanto, le eventuali plusvalenze realizzate sulla differenza di cambio sono soggette a tassazione in quanto proventi da contatti derivati (art.Pur nel silenzio della Risoluzione, si potrebbe quindi dedurre che le operazioni di compravendita di realizzate sul mercato FOREX potrebbero essere suscettibili di generare plusvalenze tassabili in capo alle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, sebbene sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale sul punto.In chiusura, la Risoluzione tocca un tema di primaria rilevanza, estendendo la portata della normativa antiriciclaggio alle transazioni in bitcoin.

11, comma 2, lett.231/2007, estende infatti gli obblighi di previsti per la categoria degli intermediari finanziari ai “attività di cambiavalute“.Per effetto dell’equiparazione tra e monete legali, l’Amministrazione finanziaria conclude che anche le società che svolgono attività di cambio -Euro dovrebbero soggiacere agli obblighi antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni rilevanti, segnalazione delle operazioni sospette).È tutt’altro che pacifico che all’Agenzia delle Entrate spetti la competenza in materia d’interpretazione della normativa antiriciclaggio.Né va dimenticato che le risoluzioni sono documenti di prassi privi di valore vincolante.Ciò detto, l’assimilazione dei bitcoin alle monete aventi corso legale, che appare validamente supportata in ambito fiscale (soprattutto in tema di imposte indirette), sembra possa reggere anche per le diverse e specifiche finalità di prevenzione criminale che sottendono la normativa antiriciclaggio.