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The requested URL was not found on this server.If you entered the URL manually please check your spelling and try again.If you think this is a server error, please contact the webmaster.scritto da Econopoly il 10 Settembre 2016 Pubblichiamo un post di Stefano Capaccioli, dottore commercialista e co-fondatore di assob.it, associazione per lo sviluppo delle tecnologie blockchain – Avevo scritto qui che le plusvalenze sui bitcoin erano soggette a tassazione quali redditi diversi da capitale e non ho cambiato idea.L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 72/E del 2016 considerando le criptovalute alla stregua di banconote estere.La frase su cui tutti fantasticano, ipotizzando l’esclusione da tassazione è: “Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”.

Cerco di spiegare in cosa consiste questa affermazione e perché non sono d’accordo.Il Fisco italiano ha operato la scelta di tassare solo le plusvalenze, i capital gain, su valute estere acquistate o detenute per finalità d’investimento.Al fine di semplificare il Legislatore ha effettuato la scelta di considerare tenute per finalità speculative solo le valute estere cedute a termine o rivenienti da depositi o conti correnti.
when will litecoin mining endPer evitare, poi, di tassare importi non significativi sono escluse da tassazione le plusvalenze, qualora la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia inferiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.
thailand bitcoin farm fireLa decisione di assimilare i bitcoin a valute estere ha portato al sillogismo: non ci sono conti corrente né deposito e quindi utilizzo non è imponibile.
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1 – Il bitcoin non è moneta, non è valuta né può esserlo: è un mezzo di pagamento semplice su base volontaria (Sentenza C-264/14).2 – Se proprio vogliamo riflettere su bitcoin e moneta posso dire che è moneta merce senza l’oro, è moneta a corso forzoso senza Stato ed è moneta bancaria senza banca.Fondamentalmente è qualche cosa di diverso, innovativo e che non può essere compreso semplicisticamente nelle categorie conosciute.
litecoin to eur calculator3 – La normativa fiscale italiana non definisce il concetto di moneta e di valuta estera.
bitcoin scrypt mining pool4 – L’assimilazione tra bitcoin e valuta estera contrasta con i principi generali.
bitcoin mt gox newsIl rischio è che si ingeneri la convinzione che le plusvalenze derivante dall’utilizzo di bitcoin non siano imponibili.

Io ritengo, e ne sono convinto, che le plusvalenze derivanti dall’utilizzo di bitcoin siano redditi diversi di natura finanziaria perché non sono valute estere ma, a mio avviso, sono assimilabili a titoli non rappresentativi di merce.Ad ulteriore riprova, la Risoluzione assimila gli operatori che svolgono professionalmente l’attività di acquisto e vendita di monete virtuali ai cambiavalute, ma tale accostamento non tiene conto delle evoluzioni a livello europeo (ne avevo parlato qui) che introducono: 1 – La definizione di valuta virtuale “intende una rappresentazione digitale di valore che non viene emesso da una banca centrale o da un’autorità pubblica e non necessariamente collegato a una moneta a corso legale, ma è accettato da persone fisiche o giuridiche come mezzo di pagamento e può essere trasferita, immagazzinata o scambiata elettronicamente”.2 – La definizione di operatori che svolgono professionalmente l’attività di acquisto e vendita di monete virtuali (Exchanger), in aggiunta alle categorie dei soggetti destinatari che comprende i cambiavalute.

Infine, contrariamente a qualche commentatore, anche l’European Banking Authority non fa questo accostamento, dato che nella sua Opinione sulle Valute Virtuali scrive (punto 18): “Questo documento riguarda il fenomeno comunemente denominato “monete virtuali”.Come sarà evidente, l’uso del termine “moneta” è ingannevole per molte ragioni”.Per questi motivi, ritengo che il cambio di valuta virtuale nei confronti di valuta a corso legale rilevi fiscalmente (plusvalenza o minusvalenza), mentre l’utilizzo come mezzo di pagamento rileva solo in alcuni specifici casi.Vuoi usare i bitcoin?Ecco cosa ne pensa il Fisco in Italia e in Europa scritto da Massimo Chiriatti il 01 Settembre 2015 Distruzione creativa La natura dirompente delle criptovalute, tra le quali il bitcoin, innesca una serie di interrogativi sul versante tributario per l’imprenditore che intende usarle nella propria impresa.Alcuni Paesi, tra i quali Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito e Australia, hanno realizzato studi e riflessioni multidisciplinari sottolineandone l’utilità e la portata innovativa e le rispettive Autorità Tributarie hanno già dato indicazioni operative.

Il Governo e il Parlamento italiano finora non si sono espressi, lasciando le imprese nell’incertezza, dato che non ci sono né studi ufficiali né chiarimenti interpretativi, se non un’audizione a Montecitorio.Bankitalia ha chiarito come “in Italia l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale”, ma è stato l’unico ente italiano a pronunciarsi.Al momento, quindi, è il consulente tributario che si incarica di qualificare giuridicamente la criptovaluta in ogni normativa fiscale.A tal fine, sulla base di quanto indicato, affrontiamo le normative applicabili su IVA e Imposte Dirette.IVA I Paesi membri hanno preso posizioni difformi per le transazioni con i bitcoin: alcune propendono per l’esenzione IVA (Spagna, Regno Unito, Belgio, Finlandia), altri per l’imponibilità (Estonia, Polonia); gli altri non hanno espresso alcuna posizione.

La Svezia ha sollevato una questione pregiudiziale (caso C-264/14) se il cambio tra valuta a corso legale e bitcoin costituisca prestazione di servizi e se sia imponibile a IVA.Nel merito la Commissione Europea sta sostenendo l’esenzione IVA e lo ha descritto nel documento del Comitato IVA “VAT treatment of Bitcoin”.Anche l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia Europea, il 16 Luglio 2015, ha concluso per l’esenzione lVA assimilandola (ai soli fini IVA) a valute estere.A livello italiano, invece, giace un interpello che propone l’esenzione IVA presso l’Agenzia delle Entrate in attesa di risposta.Quindi, l’uso di Bitcoin in Unione Europea è – al momento – presumibilmente esente da IVA.L’imprenditore potrà accettarli e ricederli in esenzione IVA, fermo restando le ordinarie regole per le cessioni dei beni e servizi.Per esemplificare, nella vendita di un bene con pagamento in bitcoin, il commerciante emetterà scontrino / fattura normalmente (esempio: euro 200 + 22% IVA) e accetterà in pagamento 1 bitcoin.

Il commerciante potrà scambiare i bitcoin contro euro in esenzione IVA per il loro valore di mercato.Imposte dirette – persone fisiche – IRPEF Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede la categoria dei redditi diversi da capitale all’art.67 se c’è una differenza tra prezzo di acquisto e vendita di beni o titoli.In particolare, per i bitcoin, il differenziale sarà costituito dalla differenza tra il costo di acquisto (somma in euro pagata per ottenere criptovaluta) e il ricavato (somma ricevuta per la cessione di criptovaluta).Tali differenze dovranno essere dichiarate solo in UNICO persone fisiche nel quadro RT.L’eventuale eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi simili dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto anno.Le minusvalenze sono deducibili da redditi della stessa natura.Il differenziale positivo delle plusvalenze e minusvalenze sarà tassato in dichiarazione annuale nella misura del 26 per cento.

Il contribuente ha l’onere di predisporre idonea documentazione e comunque seguendo la regola di “cassa”, vale a dire che i differenziali sono realizzati al momento della cessione.Per esemplificazione, nell’anno 2015 si acquista 1 bitcoin a 200 euro, si cede a 300, si riacquistano 2 bitcoin a 250, e se ne cede uno solo a 200 euro.In questo caso il reddito sarà di 100 (prima transazione) – 50 (seconda transazione) = 50 di reddito imponibile (da dichiarare e tassare al 26%), con 1 bitcoin residuo, con valore di carico a 250 euro.Imprese – Imposte dirette L’imprenditore deve inserire le operazioni in criptovalute nella propria contabilità e rappresentarle in bilancio.Anche in questo caso, con l’eccezione di Spagna e Finlandia, nessuno Stato ha indicato principi contabili.Occorre valutare caso per caso per individuare le soluzioni idonee al rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.Ogni azienda dovrà quindi rappresentare nella propria contabilità gli acquisti e le vendite di criptovaluta: chi le accetta in pagamento dovrà contabilizzare (similmente a valute estere) il differenziale da far confluire nel risultato di esercizio.

Nel caso in cui il commerciante detenga criptovalute a fine anno, dovrà dare adeguata informazione nel bilancio, tenendo conto del fair value o valore corrente.Per esemplificazione: nell’anno 2015 si acquistano 2 bitcoin a 250 euro, se ne vende uno solo a 300 euro e a fine anno la valutazione è di 220 euro.Il risultato economico del 2015 sarà: 50 (cessione) – 30 (svalutazione di fine anno non deducibile fiscalmente) = 20 euro.Invece, il reddito imponibile sarà di 50 euro, dato che i differenziali valgono solo quando realizzati.Il bitcoin avrà quindi valore fiscale di 250 euro (costo di acquisto) indipendentemente dalle valutazioni di fine anno.Articolo realizzato in collaborazione con Stefano Capaccioli, autore di una monografia e di saggi in materia, dottore commercialista in Arezzo e co-fondatore di assob.it Disclaimer Come si evince, la materia è ancora soggetta a libera interpretazione.Riteniamo che siano necessari studi di approfondimento con emanazione di norme interpretative per dare un quadro giuridico stabile agli operatori.