bitcoin e iva

La Dirección General de Tributos (DGT), ha decidido que Bitcoin, y el resto de monedas digitales, deben considerarse dentro del ámbito de los servicios financieros.Por lo tanto, como informa Nuno Menezes en NEWSBTC, en base al post publicado en Law&Bitcoin, las transacciones realizadas con esta moneda virtual estarán exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), en virtud del artículo 135.1 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, aprobada por el Gobierno en lo relacionado al sistema común del IVA.La DGT concluye que el Bitcoin está estrechamente vinculado a los instrumentos de pago, al permitir la transferencia de dinero y, como tal, este tipo de operaciones estarán exentas de IVA.Así pues, las monedas virtuales, al funcionar como medios de pago, se consideran instrumentos negociables y, en consecuencia, se aplicará la exención del IVA 135.1 de la Directiva.La DGT señala que "los suministros de bienes y servicios no están sujetos al impuesto de transferencias si dichos servicios están sujetos al IVA".
Las operaciones exentas realizadas con otros métodos de pago entran dentro del grupo de transacciones financieras y, en concreto, en lo referente a formas de pago.En este contexto, Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido y Bélgica ya han declarado exentas de IVA las transacciones con Bitcoin, enfocando su situación jurídica como la de métodos de pago, en lugar de considerar el Bitcoin como simples bienes o mercancías.Esta consulta vinculante tiene una gran importancia, ya que, además de confirmar la exención del IVA para las transacciones con Bitcoin que tengan lugar en España, también proporciona un posicionamiento legal mucho menos ambiguo que el presentado hasta ahora por ningún otro país europeo, aparte de ofrecer un enfoque mucho más positivo que la propuesta BitLicence.El argumento presentado por la Dirección General de Impuestos está más dirigido a cumplir con la normativa vigente que a establecer una nueva.Teniendo en cuenta que el Bitcoin puede considerarse como un instrumento de pago, al parecer ya existen regulaciones apropiadas en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Vuoi usare i bitcoin?Ecco cosa ne pensa il Fisco in Italia e in Europa scritto da Massimo Chiriatti il 01 Settembre 2015 Vendere e comprare La natura dirompente delle criptovalute, tra le quali il bitcoin, innesca una serie di interrogativi sul versante tributario per l’imprenditore che intende usarle nella propria impresa.ethereum miner poolAlcuni Paesi, tra i quali Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito e Australia, hanno realizzato studi e riflessioni multidisciplinari sottolineandone l’utilità e la portata innovativa e le rispettive Autorità Tributarie hanno già dato indicazioni operative.bitcoin coin generatorIl Governo e il Parlamento italiano finora non si sono espressi, lasciando le imprese nell’incertezza, dato che non ci sono né studi ufficiali né chiarimenti interpretativi, se non un’audizione a Montecitorio.about bitcoin in tamil
Bankitalia ha chiarito come “in Italia l’acquisto, l’utilizzo e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali debbono allo stato ritenersi attività lecite; le parti sono libere di obbligarsi a corrispondere somme anche non espresse in valute aventi corso legale”, ma è stato l’unico ente italiano a pronunciarsi.bitcoin calculator audAl momento, quindi, è il consulente tributario che si incarica di qualificare giuridicamente la criptovaluta in ogni normativa fiscale.dogecoin informationA tal fine, sulla base di quanto indicato, affrontiamo le normative applicabili su IVA e Imposte Dirette.ukash 2 bitcoinIVA I Paesi membri hanno preso posizioni difformi per le transazioni con i bitcoin: alcune propendono per l’esenzione IVA (Spagna, Regno Unito, Belgio, Finlandia), altri per l’imponibilità (Estonia, Polonia); gli altri non hanno espresso alcuna posizione.ebay bitcoin trading
La Svezia ha sollevato una questione pregiudiziale (caso C-264/14) se il cambio tra valuta a corso legale e bitcoin costituisca prestazione di servizi e se sia imponibile a IVA.Nel merito la Commissione Europea sta sostenendo l’esenzione IVA e lo ha descritto nel documento del Comitato IVA “VAT treatment of Bitcoin”.bitcoin cost in 2020Anche l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia Europea, il 16 Luglio 2015, ha concluso per l’esenzione lVA assimilandola (ai soli fini IVA) a valute estere.o que e moeda bitcoinA livello italiano, invece, giace un interpello che propone l’esenzione IVA presso l’Agenzia delle Entrate in attesa di risposta.Quindi, l’uso di Bitcoin in Unione Europea è – al momento – presumibilmente esente da IVA.L’imprenditore potrà accettarli e ricederli in esenzione IVA, fermo restando le ordinarie regole per le cessioni dei beni e servizi.
Per esemplificare, nella vendita di un bene con pagamento in bitcoin, il commerciante emetterà scontrino / fattura normalmente (esempio: euro 200 + 22% IVA) e accetterà in pagamento 1 bitcoin.Il commerciante potrà scambiare i bitcoin contro euro in esenzione IVA per il loro valore di mercato.Imposte dirette – persone fisiche – IRPEF Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede la categoria dei redditi diversi da capitale all’art.67 se c’è una differenza tra prezzo di acquisto e vendita di beni o titoli.In particolare, per i bitcoin, il differenziale sarà costituito dalla differenza tra il costo di acquisto (somma in euro pagata per ottenere criptovaluta) e il ricavato (somma ricevuta per la cessione di criptovaluta).Tali differenze dovranno essere dichiarate solo in UNICO persone fisiche nel quadro RT.L’eventuale eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi simili dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto anno.
Le minusvalenze sono deducibili da redditi della stessa natura.Il differenziale positivo delle plusvalenze e minusvalenze sarà tassato in dichiarazione annuale nella misura del 26 per cento.Il contribuente ha l’onere di predisporre idonea documentazione e comunque seguendo la regola di “cassa”, vale a dire che i differenziali sono realizzati al momento della cessione.Per esemplificazione, nell’anno 2015 si acquista 1 bitcoin a 200 euro, si cede a 300, si riacquistano 2 bitcoin a 250, e se ne cede uno solo a 200 euro.In questo caso il reddito sarà di 100 (prima transazione) – 50 (seconda transazione) = 50 di reddito imponibile (da dichiarare e tassare al 26%), con 1 bitcoin residuo, con valore di carico a 250 euro.Imprese – Imposte dirette L’imprenditore deve inserire le operazioni in criptovalute nella propria contabilità e rappresentarle in bilancio.Anche in questo caso, con l’eccezione di Spagna e Finlandia, nessuno Stato ha indicato principi contabili.Occorre valutare caso per caso per individuare le soluzioni idonee al rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.
Ogni azienda dovrà quindi rappresentare nella propria contabilità gli acquisti e le vendite di criptovaluta: chi le accetta in pagamento dovrà contabilizzare (similmente a valute estere) il differenziale da far confluire nel risultato di esercizio.Nel caso in cui il commerciante detenga criptovalute a fine anno, dovrà dare adeguata informazione nel bilancio, tenendo conto del fair value o valore corrente.Per esemplificazione: nell’anno 2015 si acquistano 2 bitcoin a 250 euro, se ne vende uno solo a 300 euro e a fine anno la valutazione è di 220 euro.Il risultato economico del 2015 sarà: 50 (cessione) – 30 (svalutazione di fine anno non deducibile fiscalmente) = 20 euro.Invece, il reddito imponibile sarà di 50 euro, dato che i differenziali valgono solo quando realizzati.Il bitcoin avrà quindi valore fiscale di 250 euro (costo di acquisto) indipendentemente dalle valutazioni di fine anno.Articolo realizzato in collaborazione con Stefano Capaccioli, autore di una monografia e di saggi in materia, dottore commercialista in Arezzo e co-fondatore di assob.it Disclaimer Come si evince, la materia è ancora soggetta a libera interpretazione.